Chi ha iniziato una nuova convivenza non ha più diritto
all'assegno di mantenimento. Lo ha stabilito la VI sezione civile della Corte
di Cassazione con la sentenza n. 4649 dello scorso 22 febbraio. In primo luogo
il Tribunale di Avezzano, disponendo la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto tra S. G. e R. A., aveva posto "a carico di
quest'ultimo l'obbligo di corrispondere" all'ex moglie un assegno.....
mensile di 250 euro. L'uomo ha poi deciso di impugnare la sentenza di
primo grado ma si è visto respingere il ricorso dalla Corte d'Appello
dell'Aquila. Alla fine però la Cassazione si è pronunciata a favore
dell'ex marito, poiché il giudice d'Appello non aveva "tenuto conto della
situazione attuale della R., la quale ha intrapreso una nuova convivenza"
che esclude "la corresponsione dell'assegno a carico dell'odierno
ricorrente".
"In caso di cessazione degli effetti civili
del matrimonio - si legge nella sentenza - il parametro dell'adeguatezza dei
mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da
uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di
una famiglia, ancorché di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in
comune, con la nascita di figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una
abitazione messa a disposizione dal convivente". Da ciò, conclude la Suprema Corte, "consegue
la cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro
coniuge".
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