La violazione del regolamento di condominio è
un comportamento che può costare anche molto caro al trasgressore, specie a
seguito della riforma dell'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice
civile operata
dalla riforma del 2012. La
nuova formulazione di tale norma, infatti, prevede una sanzione
pecuniaria che
può essere comminata in caso di infrazione, di importo
fino a 200 euro, che possono diventare....
anche 800 se il trasgressore è recidivo.
Nulla a che vedere con gli irrisori 5 centesimi fino ad allora richiedibili.
La somma va devoluta al fondo
condominiale
La
stessa norma si occupa anche di individuare con chiarezza la destinazione da
riservare a tale somma, precisando che essa è devoluta al fondo di cui dispone
l'amministratore di condominio per
far fronte alle spese
ordinarie di gestione.
Pena applicata ai soli condomini
La
pena prevista per la violazione del regolamento di condominio, più nel dettaglio, è una pena
privata che deve necessariamente essere pattuita dall'assemblea
e inserita già all'interno del regolamento
condominiale al momento della violazione, non
potendo altrimenti essere applicata.
Essa,
per tale ragione, ha carattere di norma eccezionale e si
applica ai soli condomini (seppure non manchi un orientamento
dottrinale minoritario che ne estende l'applicabilità anche ai conduttori).
La ratio della pena per la violazione
del regolamento
condominiale
La
pena prevista per la violazione del regolamento di condominio, in sostanza, non è altro che una forma
di risarcimento del danno per violazione degli obblighi assunti per l'utilizzo
dei beni comuni.
La sua previsione pertanto, oltre ad avere un valore deterrente, permette di limitare le liti condominiali aventi ad oggetto le cose comuni alleggerendo, quindi, il contenzioso.
Chi commina la sanzione ai condomini
Laddove
si verifichi una violazione del regolamento
condominiale e quest'ultimo contenga la previsione
della possibilità di applicare la sanzione, il potere
di irrogarla spetta
all'assemblea, che vi provvede con una delibera approvata con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà
del valore millesimale dell'edificio.
Si
precisa che non è mai possibile irrogare sanzioni di importo superiore a quello
massimo previsto dalle disposizioni per l'attuazione del codice
civile, né sanzioni di natura diversa.
Nessun commento:
Posta un commento